Le misure di contenimento del nuovo stato di emergenza, che si applicheranno fino all'8 dicembre, sono state annunciate il 21 novembre dal primo ministro António Costa.

L'esecutivo ha suddiviso i 278 comuni del continente in quattro gruppi, a seconda dei livelli di rischio di trasmissione del nuovo Coronavirus: "altissimo", "molto alto", "alto" e "moderato".

Nei 127 comuni classificati a rischio "estremamente alto" e "molto alto", il coprifuoco continuerà ad essere in vigore tra le 23 e le 5 del mattino nei giorni lavorativi, così come tra le 13 e le 5 del weekend del 28 e 29 novembre, nel weekend del 5 e 6 dicembre e nei giorni festivi del 1° e 8 dicembre.

Alla vigilia dei giorni festivi, gli esercizi commerciali saranno chiusi dalle 15.00 in questi 127 comuni.

Negli 86 comuni considerati "ad alto rischio", il coprifuoco tra le 23 e le 5 del mattino sarà in vigore nei sette giorni della settimana.

In tutto il territorio continentale sarà vietato spostarsi tra i comuni tra le 23.00 del 27 novembre e le 5.00 del 2 dicembre, e tra le 23.00 del 4 dicembre e le 23.59 dell'8 dicembre.

Dal 24 novembre le maschere sono obbligatorie sul posto di lavoro.

Le regole e le eccezioni.
Misure definite per il Portogallo continentale, con misure specifiche che prevalgono su queste regole generali nei comuni più a rischio di infezione con il nuovo coronavirus:

  • I pazienti affetti da Covid-19, quelli infettati dalla SARS-CoV-2 e i cittadini per i quali l'autorità sanitaria o altri professionisti del settore sanitario hanno stabilito una sorveglianza attiva sono posti in isolamento obbligatorio, in un istituto sanitario, a casa loro o altrove definito dalle autorità sanitarie.
  • L'uso di maschere o visiere è obbligatorio sul posto di lavoro dove non è possibile la separazione fisica (non applicabile quando il lavoro viene svolto in uffici o locali senza altri occupanti o dove vengono utilizzate barriere fisiche impermeabili).
  • La vendita di bevande alcoliche è vietata nelle aree di servizio o nelle stazioni di servizio e, a partire dalle ore 20.00, nei punti vendita al dettaglio, compresi supermercati e ipermercati.
  • Il consumo di bevande alcoliche è vietato negli spazi all'aperto e sulle strade pubbliche, ad eccezione dei terrazzi. Dopo le ore 20.00, il consumo di bevande alcoliche sulle terrazze può essere solo una parte del servizio pasti.
  • I veicoli privati con una capacità superiore a cinque posti a sedere possono circolare solo con due terzi della loro capacità, a meno che tutti gli occupanti non si trovino nella stessa abitazione. Gli occupanti devono indossare maschere o visiere.
  • Gli esercizi commerciali non possono aprire prima delle 10 del mattino, ad eccezione di parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza, ristoranti e simili, caffetterie, case da tè e simili, scuole guida e centri di controllo tecnico dei veicoli, nonché palestre e centri fitness.
  • La maggior parte dei negozi chiude tra le 20.00 e le 23.00, e l'autorità sanitaria locale e le forze di sicurezza possono stabilire l'orario di chiusura entro questo intervallo, così come gli orari di apertura.
  • I ristoranti devono chiudere all'una di notte (con nuovi ingressi fino a mezzanotte) e la loro capacità è limitata al 50%. I gruppi sono limitati a sei persone (a meno che non appartengano alla stessa famiglia), tranne che negli stabilimenti situati fino a 300 metri da una scuola e nei ristoranti dei centri commerciali, dove sono limitati a quattro persone (se non appartengono alla stessa famiglia).
  • I servizi pubblici mantengono un servizio faccia a faccia su appuntamento.
  • Nelle sale da concerto e nei cinema i posti a sedere occupati devono avere uno spazio libero tra gli spettatori non conviventi e nella fila successiva i posti non devono essere occupati. Nel caso di un palco, deve essere garantita una distanza minima di almeno due metri tra il palco e la prima fila di spettatori.
  • Negli spettacoli all'aperto, i posti a sedere devono essere preventivamente identificati, con una distanza fisica tra gli spettatori di 1,5 metri e, se c'è un palco, deve essere garantita una distanza minima di almeno due metri tra il palco e la prima fila di spettatori.
  • Sono vietate le celebrazioni accademiche nell'ambito dell'istruzione superiore.
  • La misurazione della temperatura corporea può essere effettuata con mezzi non invasivi, nel controllo dell'accesso ai luoghi di lavoro, ai servizi o alle istituzioni pubbliche, agli istituti di istruzione e agli spazi commerciali, culturali o sportivi, ai mezzi di trasporto, nelle strutture residenziali, negli istituti sanitari, nelle carceri o nei centri educativi.
  • L'accesso a questi luoghi può essere impedito se la persona rifiuta di effettuare una misurazione della temperatura corporea o presenta un risultato superiore a 38° C. Nei casi in cui si accerti che un lavoratore non può accedere al suo luogo di lavoro, l'assenza di accesso è considerata giustificata.
  • L'accesso alle strutture sanitarie, alle strutture residenziali, agli istituti di istruzione, agli istituti professionali, alle carceri, all'entrata e all'uscita dal territorio nazionale - per via aerea o marittima - e ad altri luoghi può essere sottoposto a esami diagnostici per la Covid-19, per determinazione della Direzione generale della sanità.
  • Possibilità di richiedere risorse, mezzi e strutture sanitarie al settore privato e sociale, dopo un tentativo di accordo e con "giusto compenso".
  • Mobilitazione delle risorse umane per rafforzare la capacità di screening (come indagini epidemiologiche, ricerca di contatti, follow-up di persone sotto sorveglianza attiva), ovvero lavoratori della Pubblica Amministrazione e degli enti locali, del settore sociale o cooperativo, che si trovano in isolamento profilattico, agenti di protezione civile o insegnanti senza componente didattica.
  • Durante il periodo in cui viene mantenuta la mobilitazione dei lavoratori "può essere imposto l'esercizio di funzioni in un luogo e in un tempo diverso da quello abituale".
  • Partecipazione delle Forze Armate alla realizzazione di indagini epidemiologiche e alla ricerca di contatti dei pazienti con Covid-19, con il coordinamento del rispettivo comando.
  • Spetta alle forze e ai servizi di sicurezza controllare il rispetto delle misure, "sensibilizzando la comunità al divieto di viaggio non giustificato".
  • Le forze di sicurezza devono effettuare segnalazioni "per un reato di disobbedienza" per violazione delle regole stabilite, e condurre i cittadini "a casa loro quando necessario" in caso di mancato rispetto del coprifuoco.
  • Limitazione degli spostamenti tra i comuni tra le 23.00 del 27 novembre e le 5.00 del 2 dicembre, e tra le 23.00 del 4 dicembre e le 23.59 dell'8 dicembre, "salvo per motivi di salute o altri motivi di estrema urgenza".
  • Sono previste 10 eccezioni a tale divieto, come i viaggi per funzioni professionali, i viaggi dei titolari di organi sovrani, dei dirigenti delle parti sociali e dei partiti politici rappresentati nell'Assemblea della Repubblica e delle "persone munite di lasciapassare legalmente rilasciati", i viaggi dei ministri del culto, del personale delle missioni diplomatiche, i viaggi verso scuole e centri diurni, i "viaggi necessari per lasciare il territorio nazionale continentale", i viaggi dei "cittadini non residenti verso luoghi di comprovata permanenza", i viaggi "per altri imperativi motivi familiari, come la condivisione delle responsabilità parentali", e il ritorno in patria.
  • Il 30 novembre e il 7 dicembre viene concessa la tolleranza di punto alla funzione pubblica.
  • Le attività didattiche e non didattiche sono sospese in tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e cooperativi di ogni ordine e grado il 30 novembre e il 7 dicembre.

Consigli ad alto rischio
Misure specifiche per i comuni più a rischio di infezione da coronavirus:

- Divieto di circolazione sulle strade pubbliche tra le 23.00 e le 5.00. Fanno eccezione i viaggi per lavoro, i viaggi per motivi di salute, per l'assistenza agli anziani, tra gli altri.
- Dovere generale di ritiro a domicilio al di fuori del periodo tra le 23 e le 5.
- Gli esercizi commerciali devono chiudere entro le 22. I ristoranti, le strutture culturali e gli impianti sportivi devono chiudere entro le 22.30 (gli esercizi di ristorazione possono operare fino all'1 del mattino, ma solo per le consegne a domicilio).
- Fiere e mercati devono essere autorizzati dai sindaci.

Consigli ad altissimo ed estremo rischio

  • Divieto di circolazione tra le 23.00 e le 5.00 nei giorni lavorativi. Fanno eccezione i viaggi per lavoro, i viaggi per motivi di salute, per l'assistenza agli anziani, tra gli altri.
  • Il trasporto pubblico su strada è vietato il sabato, la domenica e i giorni festivi tra le 13.00 e le 5.00.

Fanno eccezione i viaggi per motivi di salute, l'assistenza agli anziani, tra gli altri.

Sono consentiti anche i viaggi verso "negozi di alimentari e supermercati e altri stabilimenti che vendono prodotti alimentari e prodotti per l'igiene per persone e animali".

  • Nei giorni lavorativi, i negozi devono chiudere entro le 22.00. I ristoranti, le strutture culturali e gli impianti sportivi devono chiudere entro le 22.30 (gli esercizi di ristorazione possono operare fino all'una di notte, ma solo per le consegne a domicilio).
  • Nei fine settimana e nei giorni festivi, i negozi possono operare solo tra le 8:00 e le 13:00. Il 30 novembre e il 7 dicembre, gli esercizi possono operare tra le 8.00 e le 15.00.

Fanno eccezione i negozi di alimentari al dettaglio, ma anche i negozi di prodotti naturali o dietetici, sanitari e igienici, con una superficie di vendita o di servizio pari o inferiore a 200 metri quadrati con ingresso indipendente dalla strada pubblica.

I ristoranti possono rimanere in funzione anche dopo l'orario di chiusura stabilito, "purché abbiano il solo scopo di mettere a disposizione la merce all'ingresso dello stabilimento o al take-away, nel qual caso al pubblico non è consentito l'accesso all'interno dello stabilimento.

Le stazioni di servizio possono anche operare "al solo scopo di vendere carburante al pubblico".

Gli stabilimenti il cui normale orario di apertura è antecedente alle 8.00 possono continuare a funzionare durante tali orari, mentre gli stabilimenti autorizzati a funzionare 24 ore su 24 possono riaprire a partire dalle 8.00.

- L'organizzazione di fiere e mercati deve essere autorizzata dai sindaci.