Domani (24 agosto) entrerà in vigore la nuova legge sul parcheggio dei camper, che stabilisce che al di fuori delle aree protette, il pernottamento è permesso "per un periodo massimo di 48 ore nello stesso comune".

La legge 66/2021, che modifica il regime della sosta, della sosta notturna e del parcheggio per camper, cambiando il Codice della strada e il Regolamento di segnalazione del traffico, è stata pubblicata oggi nel Diário da República, ed entrerà in vigore appena un giorno dopo essere stata pubblicata.

Il decreto è stato promulgato da Marcelo Rebelo de Sousa il 6 agosto, dopo essere stato approvato nell'Assemblea della Repubblica il 22 luglio con i voti contrari di PCP e PEV, l'astensione di BE, PAN, IL e Chega, e i voti a favore dei restanti banchi parlamentari.

In un ultimo voto globale, i deputati hanno reso praticabile il testo sostitutivo presentato dalla commissione parlamentare per l'economia, l'innovazione, i lavori pubblici e l'alloggio per quanto riguarda il regime di sosta e di parcheggio degli autocaravan incluso nel Codice della Strada, vale a dire gli articoli 48 e 50 -THE.

Secondo la legge, in relazione all'articolo 50-A, "il pernottamento e la sosta di autocaravan o simili sono vietati nelle aree della Rete Natura 2000, nelle aree protette e nelle aree interessate dai Piani delle Coste, salvo nei luoghi espressamente autorizzati a tal fine".

"Nel resto del territorio e in assenza di un regolamento comunale per l'attività, gli autocaravan omologati dall'IMT - Istituto della Mobilità e dei Trasporti possono pernottare per un periodo massimo di 48 ore nello stesso comune, salvo nei luoghi espressamente autorizzati a tal fine, per i quali non è previsto alcun limite di pernottamento", si legge nel testo pubblicato oggi.

Il diploma mantiene la distinzione dell'importo della multa per coloro che violano le norme per il divieto di pernottamento e lo stazionamento di camper o simili al di fuori dei luoghi espressamente autorizzati a tale scopo, che "è sanzionato con una multa da 60 a 300 euro", a meno che non si tratti di zone della rete Natura 2000, aree protette e zone coperte dai Piani di pianificazione del litorale, nel qual caso "la multa è da 120 a 600 euro".

Il diploma determina anche che, dopo la notifica delle infrazioni, il trasgressore può procedere immediatamente al pagamento volontario della multa, situazione che "corrisponde al pagamento di una multa per il minimo importo".

In relazione all'articolo 48 sulla sosta e il parcheggio, "il parcheggio di camper e simili è vietato nelle zone della Rete Natura 2000, nelle zone di paesaggio protetto e nelle zone coperte dai Piani di Gestione del Territorio Costiero, al di fuori delle aree di parcheggio autorizzate dei veicoli", e chi viola questa norma "è sanzionato con una multa da 60 a 300 euro".